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#PANDEMIA#EFFETTI GIURIDICI#NOVITA'


UNA PANDEMIA COME QUELLA DEL #CORONAVIRUS, PUO' CERTAMENTE ESSERE CONSIDERATA COME #FORZA MAGGIORE.

A tal riguardo, rammento alcune norme sotto il profilo civilistico e penalistico degne di nota:


* Art. 1218 Codice civile – Responsabilità del debitore – chi deve eseguire una prestazione o un pagamento non è responsabile in caso di inadempimento o di ritardo, né deve pagare il risarcimento, se ciò è dovuto a causa a lui non imputabile come appunto la forza maggiore;

* Art. 1785 Codice civile – Limiti della responsabilità dell’albergatore: il titolare di un albergo è responsabile per le cose che i clienti gli hanno lasciato in custodia a meno che il deterioramento o la distruzione non sia dovuto a forza maggiore;

* Art. 650 Codice di procedura civile – Opposizione tardiva: chi riceve un decreto ingiuntivo deve opporsi entro 40 giorni ma può farlo anche più tardi se dimostra di non averne avuto tempestiva notizia per un caso fortuito o forza maggiore;

* Art. 663 Codice di procedura civile – Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato – l’udienza di sfratto si rinvia se l’inquilino dimostra di non aver avuto conoscenza dell’intimazione per una causa di forza maggiore;

* Art. 45 Codice penale – Caso fortuito o forza maggiore: in materia di reati non è punibile chi commette il fatto per caso fortuito o forza maggiore.


#studiolegalepuggina#studiolegalecentoferrara@dirittocivile#dirittopenale#pandemia

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