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  • Studio Puggina Press

Coronavirus: domiciliari a chi ha meno di 18 mesi da scontare

Il decreto #Cura Italia per le condanne da 6 a 18 mesi prevede l'utilizzo del braccialetto elettronico. Sconterà la detenzione a casa chi ha meno di 18 mesi da scontare. A questo risultato, previsto dal #decreto Cura Italia, si arriva dopo le rivolte e le sommosse, scoppiate in tante carceri del Paese, a causa del #coronavirus.

Il bilancio complessivo delle rivolte è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria, 12 morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini.

Quindi, fino al 30 giugno 2020, potrà essere ottenuta la #detenzione domiciliare dai detenuti che devono scontare una pena, o residuo di pena, fino a 18 mesi, come già previsto dalla normativa vigente, ma con una #PROCEDURA SEMPLIFICATA.

La procedura, ad eccezione dell'intervento di semplificazione, resta quella della legge 199/10.

Dunque la misura sarà applicata dal Magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell'interessato, per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.

A beneficiarne dovrebbero essere circa 4000 detenuti.


1. Tra 7 e 18 mesi previsti braccialetti elettronici:

Per i detenuti che devono scontare una pena da 7 a 18 mesi, è previsto il ricorso ai braccialetti elettronici o altri strumenti tecnici. I braccialetti elettronici «saranno resi disponibili secondo un programma di distribuzione adottato dal capo dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del dipartimento di pubblica sicurezza, tenuto conto della capienza dei singoli istituti, del numero dei detenuti ristretti, nonché delle concrete emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti».


2. Esclusi dal provvedimento: Sono esclusi dal provvedimento i condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, quelli condannati per #corruzione e #concussione; i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare; i #delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.






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