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COVID-19: le nuove sanzioni e depenalizzazione per i già denunciati


In questo periodo ci sta molta confusione sulle conseguenze giuridiche delle denunce di questi ultimi giorni, ovvero delle conseguenze di chi abbia già subito una denuncia ex art 650 c.p.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25-3-2020, ed è in vigore alla medesima data, il Decreto Legge n. 19/2020 che ha recato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e prevede #SANZIONI AMMINISTRATIVE AL POSTO DI QUELLE PENALI, aumentate per i recidivi.


A. SANZIONI AMMINISTRATIVE, NON PENALI: il decreto prevede che, di regola, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro e non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge.


B. DEPENALIZZAZIONE: tutti coloro che sono stati denunciati ex art. 650 c.p. nei giorni scorsi per aver violato le disposizioni anti-COVID-19, potranno contare su una "depenalizzazione" prevista dal medesimo D.L. 19/2020.

Il decreto precisa che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 25 marzo 2020: in tal caso, le sanzioni amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà.


C. SANZIONI PER PUBBLICI ESERCIZI: peraltro, nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.


D. SANZIONI PER RECIDIVA: Il #Decreto Legge, prevede che nel caso di #reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


E: CARCERE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA: la violazione intenzionale del #divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a #quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).


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